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Ristrutturare  la propria casa
Tipi di intervento: iter burocratico e realizzativo
Costo di alcuni interventi
Consulenza, progettazione e direzione: esempi di costo
LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE
Il professionista: una garanzia per il Committente
Le sanzioni

Le agevolazioni già previste da normative precedenti sono state confermate dalla la legge n. 47 del 2004 che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005 la detrazione d’imposta sulle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
La quota di spesa detraibile è del 36% (compresi gli interventi di bonifica dell’amianto); il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000. L’importo detraibile, quindi, è al massimo di 17.280 euro, pari al 36% di 48.000 euro, per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese con un risparmio d’imposta di 1.728 euro per ogni anno. Va precisato che si tratta di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione; l'eventuale parte residua della quota annua detraibile non può essere recuperata in alcun modo.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo e a partire dal periodo d’imposta 2003 (e quindi con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2004) possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.
La proroga vale anche per lo sconto relativo all’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. È pertanto detraibile, se i lavori di ristrutturazione finiscono nel corso del 2005 e l’assegnazione dell’immobile avviene entro il 30 giugno 2006, il 36% di un ammontare pari al 25% del prezzo di acquisto di un immobile ristrutturato da un’impresa o da una cooperativa (nel limite massimo comunque di 48.000 euro).
E' stata prorogata infine l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% alle prestazioni di servizi relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Resta ferma, l’applicazione permanente dell’aliquota Iva ridotta al 10 per cento alle prestazioni e ai beni finiti acquistati per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente elencate nell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457).

Per il susseguirsi dei provvedimenti legislativi in materia di agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, convivono attualmente i seguenti regimi a seconda che le spese di ristrutturazione siano state sostenute:

  • prima del 2000 per cui con la dichiarazione dei redditi si può fruire, sino ad esaurimento, della detrazione Irpef del 41% (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro) ripartita in rate (5 o 10);

  • nel 2000 e nel 2001 per cui si può fruire della detrazione Irpef del 36% (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro) ripartita in rate (5 o 10);

  • nel 2002 per cui vale la detrazione Irpef del 36% (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro), ripartita in dieci rate annuali.

  • nel 2003, 2004 e 2005 per cui la detrazione Irpef è del 36% (su un limite massimo di spesa di 48.000 euro) con la dichiarazione presentata dal 2004, ripartita in dieci rate annuali.


Per gli interventi realizzati nel 2004 e 2005 ma che sono la prosecuzione di lavori iniziati prima del 1/1/2004, occorre tenere conto ai fini della determinazione dell’importo massimo di 48.000 euro delle spese su cui calcolare la detrazione, nonchè delle spese sostenute negli anni pregressi.
In sostanza le spese sostenute nel 2004 e 2005 per lavori iniziati in precedenza danno diritto alla detrazione solo se, considerando quelle su cui sono state calcolate le detrazioni negli anni precedenti, non superino il limite di 48.000 euro e comunque fino a concorrenza dello stesso limite da riferire a ciascun immobile.


Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

  • il proprietario o il nudo proprietario;

  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

  • chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;

  • i soci di cooperative divise e indivise;

  • i soci delle società semplici;

  • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.


I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457). In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;

  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);

  • le spese per l’acquisto dei materiali;

  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

  • gli oneri di urbanizzazione;

  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).


Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.

Nella tipologia del restauro e risanamento conservativo sono compresi gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Si riportano a titolo di esempio gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Si cita ad esempio la demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:

  • alla realizzazione di autorimesse o posti auto; Possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore;

  • all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;

  • al conseguimento di risparmi energetici;

  • alla cablatura degli edifici;

  • al contenimento dell’inquinamento acustico;

  • all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;

  • all’esecuzione di opere interne.


Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:

  • eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) purchè presentino le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore.

  • realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.  Rientrano in questo caso tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:

    • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

    • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

    • porte blindate o rinforzate;

    • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

    • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

    • apposizione di saracinesche;

    • tapparelle metalliche con bloccaggi;

    • vetri antisfondamento;

    • casseforti a muro;

    • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

    • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;

  • esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. In questa casistica rientrano non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica. L’agevolazione, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante o ancora l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortuni e l’installazione del corrimano;

  • gli interventi di bonifica dell’amianto limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.


Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti.

Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito internet dell'agenzia delle entrate
La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.

Contestualmente alla comunicazione al Centro operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;

  • natura dell’intervento da realizzare;

  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

  • data di inizio dell’intervento di recupero.

Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le banche presso le quali vengono eseguiti i bonifici sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 luglio dell’anno successivo, gli elenchi di coloro che hanno eseguito i bonifici e dei relativi destinatari.

Al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, i contribuenti debbono trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativo all’anno di imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione.
 

La variazione della titolarità dell’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, nei casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione.
 

Per saperne di più

 

  • Legge 27 dicembre 1997, n.449
  • Legge 23 dicembre 1999, n.488
  • Legge 23 dicembre 2000, n.388
  • Legge 28 dicembre 2001, n.448
  • Regolamento 18 febbraio 1998, n.41 (recante norme di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni di cui all’art.1 della legge n.449 del 1997),come modificato dal decreto interministeriale del 9 maggio 2002 n.153 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  • Regolamento 30 luglio 1999, n.311 del Ministero delle Finanze
  • Legge 27 dicembre 2002, n.289
  • Legge 1 agosto 2003, n.200
  • Legge 24 dicembre 2003, n.350
  • Legge 27 febbraio 2004 n. 47
  • Provvedimento Direttoriale del 19 luglio 2002 dell’Agenzia delle Entrate
  • Circolare n.57/E del 24 febbraio 1998 del Ministero delle Finanze
  • Circolare n.121/E dell’11 maggio 1998 del Ministero delle Finanze
  • Circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999 del Ministero delle Finanze
  • Circolare n.95/E del 12 maggio 2000 Ministero delle Finanze
  • Circolare n.98/E del 17 maggio 2000 del Ministero delle Finanze
  • Circolare n.7/E del 26 gennaio 2001, dell’Agenzia delle Entrate
  • Circolare n.13/E del 6 febbraio 2001, dell’Agenzia delle Entrate
  • Circolare n.55/E del 14 giugno 2001, dell’Agenzia delle Entrate
  • Circolare n.15/E del 1 febbraio 2002 dell’Agenzia delle Entrate
  • Risoluzione n.136/E del 6 maggio 2002 dell’Agenzia delle Entrate
  • Risoluzione n.184 del 12 giugno 2002 dell’Agenzia delle Entrate>
  • Risoluzione n.350 dell’11 novembre 2002 dell’Agenzia delle Entrate
  • Circolare n.15 del 5 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate


 

 

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