Le
agevolazioni
già previste da normative precedenti sono state confermate dalla la
legge n. 47 del 2004 che ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005 la
detrazione d’imposta sulle spese sostenute per i lavori di recupero del
patrimonio edilizio.
La quota di spesa detraibile è del 36% (compresi gli interventi di bonifica
dell’amianto); il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di
48.000. L’importo detraibile, quindi, è al massimo di 17.280 euro, pari al 36%
di 48.000 euro, per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o
ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese con un
risparmio d’imposta di 1.728 euro per ogni anno. Va precisato che si tratta di
una detrazione dall’imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò
diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta
per l’anno in questione; l'eventuale parte residua della quota annua detraibile
non può essere recuperata in alcun modo.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la
detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo e a
partire dal periodo d’imposta 2003 (e quindi con la dichiarazione dei redditi da
presentare nel 2004) possono optare per questa diversa ripartizione della
detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.
La proroga vale anche per lo sconto relativo all’acquisto di immobili
ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. È
pertanto detraibile, se i lavori di ristrutturazione finiscono nel corso del
2005 e l’assegnazione dell’immobile avviene entro il 30 giugno 2006, il 36% di
un ammontare pari al 25% del prezzo di acquisto di un immobile ristrutturato da
un’impresa o da una cooperativa (nel limite massimo comunque di 48.000 euro).
E' stata prorogata infine l’applicazione dell’aliquota
Iva agevolata del
10% alle prestazioni di servizi relative agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente
destinazione abitativa privata. Resta ferma, l’applicazione permanente
dell’aliquota Iva ridotta al 10 per cento alle prestazioni e ai beni finiti
acquistati per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente elencate nell’art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457).
Per il susseguirsi dei provvedimenti legislativi in materia di agevolazioni per
le ristrutturazioni edilizie, convivono attualmente i seguenti regimi a seconda
che le spese di ristrutturazione siano state sostenute:
-
prima del 2000 per cui
con la dichiarazione dei redditi si può fruire, sino ad esaurimento, della
detrazione Irpef del 41% (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro)
ripartita in rate (5 o 10);
-
nel 2000 e nel 2001
per cui si può fruire della detrazione Irpef del 36% (su un limite massimo di
spesa di 77.468,53 euro) ripartita in rate (5 o 10);
-
nel 2002 per cui vale
la detrazione Irpef del 36% (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro),
ripartita in dieci rate annuali.
-
nel 2003, 2004 e 2005
per cui la detrazione Irpef è del 36% (su un limite massimo di spesa di 48.000
euro) con la dichiarazione presentata dal 2004, ripartita in dieci rate
annuali.
Per gli interventi realizzati nel 2004 e 2005 ma che sono la prosecuzione di
lavori iniziati prima del 1/1/2004, occorre tenere conto ai fini della
determinazione dell’importo massimo di 48.000 euro delle spese su cui calcolare
la detrazione, nonchè delle spese sostenute negli anni pregressi.
In sostanza le spese sostenute nel 2004 e 2005 per lavori iniziati in precedenza
danno diritto alla detrazione solo se, considerando quelle su cui sono state
calcolate le detrazioni negli anni precedenti, non superino il limite di 48.000
euro e comunque fino a concorrenza dello stesso limite da riferire a ciascun
immobile.
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione
sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta
sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione tutti coloro che sono
titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne
sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
-
il proprietario o il
nudo proprietario;
-
il titolare di un
diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
-
chi occupa l’immobile
a titolo di locazione o comodato;
-
i soci di cooperative
divise e indivise;
-
i soci delle società
semplici;
-
gli imprenditori
individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli
strumentali o merce.
Ha
diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per
le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.
I lavori per i
quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati
nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente
individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n.
457). In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per
eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e
risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli
appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef
solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione
dei lavori, sono comprese:
-
le spese per la
progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
-
le spese per
prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
-
le spese per la messa
in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e
delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
-
le spese per
l’acquisto dei materiali;
-
il compenso
corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
-
le spese per
l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
-
l’imposta sul valore
aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
-
gli oneri di
urbanizzazione;
-
gli altri eventuali
costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli
adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati
(decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le
spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario
all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
Gli interventi di
manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già
chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Gli stessi interventi,
eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine,
soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Sono esempi di interventi
di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti,
infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed
esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e
terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Se questi interventi fanno
parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la
realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme
delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Poiché gli
interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta
soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la
detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Sono considerati interventi di
manutenzione straordinaria le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici,
sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Ad esempio
l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il
miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e
serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di
infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al
risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la
sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.
Nella tipologia del
restauro e
risanamento conservativo sono compresi gli interventi rivolti
a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme
di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne
consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Si riportano a titolo di
esempio gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni
di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie
esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Tra gli interventi di
ristrutturazione
edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato
mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in
parte diverso dal precedente. Si cita ad esempio la demolizione e la fedele
ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una
mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del
balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei
servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Sono
pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
-
alla realizzazione di
autorimesse o posti auto; Possono avvalersi della detrazione anche gli
acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso,
però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la
realizzazione, sempreché le stesse risultino comprovate da apposita
attestazione rilasciata dal venditore;
-
all’eliminazione delle
barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei
singoli appartamenti;
-
al conseguimento di
risparmi energetici;
-
alla cablatura degli
edifici;
-
al contenimento
dell’inquinamento acustico;
-
all’adozione di misure
di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
-
all’esecuzione di
opere interne.
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:
-
eliminazione delle
barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad
esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) purchè
presentino le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore.
-
realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
-
adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi. Rientrano in questo caso tutte le misure finalizzate a prevenire
il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo
esemplificativo:
-
rafforzamento,
sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli
edifici;
-
apposizione di grate
sulle finestre o loro sostituzione;
-
porte blindate o
rinforzate;
-
apposizione o
sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
-
installazione di
rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
-
apposizione di
saracinesche;
-
tapparelle
metalliche con bloccaggi;
-
vetri
antisfondamento;
-
casseforti a muro;
-
fotocamere o
cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
-
apparecchi
rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
-
esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici. In questa casistica rientrano non
solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente in
materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di
dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati
ad incrementare la sicurezza domestica. L’agevolazione, compete anche per la
semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad
esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa
malfunzionante o ancora l'installazione di apparecchi di rilevazione di
presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortuni e l’installazione
del corrimano;
-
gli interventi di
bonifica dell’amianto limitatamente alle unità immobiliari a carattere
residenziale.
Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti
sono tenuti ad osservare una serie di
adempimenti.
Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la
comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire
presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito internet dell'agenzia delle
entrate
La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve
essere inviata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.
Contestualmente alla comunicazione al Centro operativo di Pescara, a cura dei
soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda sanitaria
locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le
seguenti informazioni:
-
generalità del
committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
-
natura dell’intervento
da realizzare;
-
dati identificativi
dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,
da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
-
data di inizio
dell’intervento di recupero.
Per fruire della detrazione è necessario
che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti
la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice
fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le banche presso le quali vengono eseguiti i bonifici sono tenute a comunicare
all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 luglio dell’anno successivo, gli elenchi
di coloro che hanno eseguito i bonifici e dei relativi destinatari.
Al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, i
contribuenti debbono trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori
sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri,
architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei
lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro operativo di Pescara
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativo
all’anno di imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione.
La variazione della titolarità
dell’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e
manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della
detrazione, nei casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione.
- Legge 27 dicembre
1997, n.449
- Legge 23 dicembre
1999, n.488
- Legge 23 dicembre
2000, n.388
- Legge 28 dicembre
2001, n.448
- Regolamento 18
febbraio 1998, n.41 (recante norme di attuazione e procedure di controllo
delle disposizioni di cui all’art.1 della legge n.449 del 1997),come
modificato dal decreto interministeriale del 9 maggio 2002 n.153 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
- Regolamento 30
luglio 1999, n.311 del Ministero delle Finanze
- Legge 27 dicembre
2002, n.289
- Legge 1 agosto
2003, n.200
- Legge 24 dicembre
2003, n.350
- Legge 27 febbraio
2004 n. 47
- Provvedimento
Direttoriale del 19 luglio 2002 dell’Agenzia delle Entrate
- Circolare n.57/E
del 24 febbraio 1998 del Ministero delle Finanze
- Circolare n.121/E
dell’11 maggio 1998 del Ministero delle Finanze
- Circolare n. 247/E
del 29 dicembre 1999 del Ministero delle Finanze
- Circolare n.95/E
del 12 maggio 2000 Ministero delle Finanze
- Circolare n.98/E
del 17 maggio 2000 del Ministero delle Finanze
- Circolare n.7/E del
26 gennaio 2001, dell’Agenzia delle Entrate
- Circolare n.13/E
del 6 febbraio 2001, dell’Agenzia delle Entrate
- Circolare n.55/E
del 14 giugno 2001, dell’Agenzia delle Entrate
- Circolare n.15/E
del 1 febbraio 2002 dell’Agenzia delle Entrate
- Risoluzione n.136/E
del 6 maggio 2002 dell’Agenzia delle Entrate
- Risoluzione n.184
del 12 giugno 2002 dell’Agenzia delle Entrate>
- Risoluzione n.350
dell’11 novembre 2002 dell’Agenzia delle Entrate
- Circolare n.15 del
5 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate
-
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Architettura
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