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Imago Studio Associato di Architettura |
Nell'ambito delle nuove costruzioni si esprime la legge 10/77 con cui viene sancito che il potere di attribuire il diritto a costruire su determinati suoli spetta al Comune e l'atto conseguente che ratifica questo diritto è la Concessione Edilizia, o come riporta il testo unico sull'edilizia il permesso di costruire. L'art. 1 della legge dice infatti: "Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco".
La concessione edilizia è onerosa e il suo rilascio è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione* nonché al costo di costruzione. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione viene stabilita con deliberazione consiliare sulla base di tabelle parametriche predisposte dall'autorità regionale. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione va versata al momento del rilascio della concessione, quella relativa al costo di costruzione va corrisposta a concessione già ottenuta, in corso d'opera e comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori.
* Per opere di urbanizzazione si intendono quelle previste dalle leggi n. 847 del 1964 e n. 865 del 1971: a) opere di urbanizzazione primaria, cioè le strade residenziali, gli spazi di sosta e parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli spazi di verde attrezzato. b) opere di urbanizzazione secondaria, cioè gli asili nido e le scuole materne, le scuole dell'obbligo, i mercati di quartiere, le chiese, gli impianti sportivi di quartiere, i centri sociali e e le attrezzature culturali e sanitarie, le aree verdi di quartiere.
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