Con l'entrata in vigore
del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia" (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche) viene istituito lo
SPORTELLO UNICO
per L'EDILIZIA, organismo a cui l'utente dovrà rivolgersi per
tutto ciò che riguarda l'attività edilizia.
Le principali
innovazioni riguardano soprattutto:
-
riduzione dei titoli
abilitativi a due soltanto:
Permesso di costruire e
Denuncia di inizio attività
(DIA)
con il conseguente superamento dell'Autorizzazione edilizia ed espressa
abrogazione dell'art. 26 della Legge 47/85 per l'esecuzione di opere interne
alle unità immobiliari;
-
ampliamento degli
interventi edilizi che possono essere realizzati, a scelta
dell'interessato, con Denuncia di
inizio attività;
-
Termini di
presentazione della Denuncia di
inizio attività fissato in 30 gg. prima dell'inizio dei
lavori.
Si riportano per
maggiore chiarezza alcuni stralci del Testo Unico con riferimento ai citati
aspetti.
Attività
edilizia libera (art. 6)
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13,
art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e
dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo
abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Interventi subordinati a permesso di costruire (art.
10)
(Legge n. 10 del 1977, art. 1;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a
permesso di costruire o a denuncia di nuova attività e possono altresì
individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del
permesso di costruire.
Caratteristiche
del permesso di costruire (art. 11)
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre
1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662)
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi
abbia titolo per richiederlo, esso è trasferibile, insieme all'immobile, ai
successori o aventi causa. E' irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo
16.
Presupposti per
il rilascio del permesso di costruire (art. 12)
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del
1942; art. unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente ed è comunque subordinato alla esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli
interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di
costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha
efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato
sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta
regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può
ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa
l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Competenza al
rilascio del permesso di costruire (art. 13)
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, art.107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 -quater)
Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli
strumenti urbanistici. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui all'articolo 21per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire
entro i termini stabiliti.
Efficacia
temporale e decadenza del permesso di costruire (art. 15)
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942
n. 1150, art. 31, comma 11)
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno
dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve
essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i
termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere
accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della
mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito
è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire,
salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario,
al ricalcolo del contributo di costruzione. Il permesso decade con l'entrata in
vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Contributo
per il rilascio del permesso di costruire (art. 16)
(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11;
legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7;
legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge
22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; d.lgs. 5
febbraio 1997, n 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61,
comma 2)
Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le
modalità indicate nel presente articolo.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al
comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente
le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile
del comune.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto
del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria* è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la
regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi
regionali.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle
regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art.
4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20
per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
*Gli oneri di
urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di
verde attrezzato. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai
seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di
quartiere , delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere , centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate.
Riduzione o
esonero dal contributo di costruzione (art. 17)
(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 7, comma 1; 9; d.l. 23 gennaio 1982, n.
9, artt. 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989,
n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del
1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici
esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola
quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni,
a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto
stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché
sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153; (ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173 "Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del
codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di
qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola").
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il
contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.
Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire (art. 20)
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello
unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché
da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico,
i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del
richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio
del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità
rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3,
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La
richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso
del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal
caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia
necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre
amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali,
si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro
quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della
conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di
100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
la domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al
procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui
all'articolo 14.
Intervento
sostitutivo regionale (art. 21)
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del
provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il
dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci
entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque
ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto
formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può
inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il
quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che
provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo
termine, la domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.
Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività (art. 22)
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669;
d.l. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, in part. artt. 34 ss, e
149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6.
2. Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti a permessi
di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che
non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed
edilizia, nonché ai fino del rilascio del certificato di agibilità tali denunce
di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale.
3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
4. Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a
contributi di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
5. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di
permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
Disciplina
della denuncia di inizio attività (art. 23)
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi
8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia
di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui
si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è
subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva
di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto ala tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di
esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso comunque necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la
denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia
di inizio attività.
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