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Quando ci si accinge ad iniziare opere interne ad una abitazione va innanzi tutto tenuto presente che se i lavori che si vanno ad eseguire rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria in questo caso l'iter burocratico si limita alla preventiva comunicazione al Sindaco a cura del proprietario dell'appartamento, senza necessità di presentare elaborati grafici; dopodiché è possibile dare inizio ai lavori. La comunicazione, del resto non obbligatoria, va presentata in Circoscrizione c/o l'Ufficio Tecnico. L'art. 31 della legge n. 457/78 inquadra nell'ambito della manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (es. rifacimento di pavimentazioni e rivestimenti, posa di tappezzerie, tinteggiature e controsoffittature in legno o cartongesso, sostituzione di porte o finestre) e gli interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (es. rifacimento di impianti idrici con sostituzione dei sanitari, spostamento o sostituzione di caloriferi, adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico).
Rientrano invece nell'ambito della manutenzione straordinaria (art. 31 Legge n. 457/78) tutte le opere e le modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché ciò avvenga senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, né modifiche delle destinazioni d'uso (opere condominiali come manutenzione delle facciate, riparazione del manto di copertura, rifacimento di balconi e terrazzi, apertura di nuove finestre ed abbaini, installazione di ascensori, rifacimento di atrii e vani scala, ammodernamento di tutti gli impianti comuni - elettrico, fognario, riscaldamento, canne fumarie ecc. - e opere interne alle abitazioni che comportino la demolizione anche parziale o la costruzione di muri divisori, l'apertura o la chiusura di porte e passaggi, il cambio di destinazione d'uso dei singoli vani - spostamento di bagni o cucine-, la realizzazione di doppi servizi, purché si mantenga la destinazione d'uso abitativa. L'iter burocraticoconsiste in questo caso nella presentazione a cura del proprietario di una D.I.A. - Dichiarazione d'Inizio Attività - ai sensi della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, corredata da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, che potrà essere un Geometra, un Architetto o un Ingegnere e dai relativi elaborati grafici. Quest'ultimo dovrà essere necessariamente un Architetto se l'immobile é soggetto a vincolo da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici. In questo caso il richiedente, tramite il professionista, dovrà allegare alla D.I.A. il preventivo nulla-osta della Soprintendenza; a fine lavori, il professionista incaricato dovrà inoltre redigere una relazione di conformità delle opere realizzate al progetto presentato. Dopo 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. e del contemporaneo pagamento della somma da corrispondere per questo tipo di interventi (circa 135 euro) se nel frattempo non è giunto parere contrario all'esecuzione delle opere previste si può dare inizio ai lavori.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Anche per questo tipo di interventi l'iter burocratico è quello previsto nel caso della manutenzione straordinaria.
In generale sono soggette alla denuncia di inizio lavori (l. 493/93, l. 662/96) le seguenti categorie di lavori: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. Per le opere ora menzionate è tuttavia possibile il ricorso al regime della comunicazione solo nel caso in cui esse non siano vincolate secondo le leggi 1089/39, 1497/39, 431/85 e non siano comprese nei centri storici.
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